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Statuto PDF Stampa E-mail

STATUTO
D.M. 12 marzo 2010

Articolo 1
OGGETTO E SEDE

Ai sensi dell'Art. 91 del D.P.R. 11.7.1980, n° 382, modificato con L. 9 .12.1985, n°705, nonché ai sensi degli Articoli. 60 e 61 del T.U. approvato con R.D. 31.8.33, n° 1592, il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle Georisorse (C.I.N.I.Geo.), costituito con atto convenzionale sottoscritto in data 1° luglio 1988, cui partecipano le Università di Bologna, Cagliari, Roma "La Sapienza" e Trieste, si propone di promuovere e coordinare le ricerche e le altre attività scientifiche e applicative nel campo dell'Ingegneria delle Georisorse, delle Geotecnologie, dell’Ambiente, dell’Energia e dello Sviluppo Sostenibile tra le Università, altri Enti di ricerca e/o Industrie e dall'altro, il loro accesso e la loro eventuale partecipazione alla gestione di laboratori esteri o internazionali secondo le norme del presente Statuto.
Il Consorzio intende altresì svolgere attività di formazione e orientamento, non finalizzate al rilascio di titoli accademici.
Il Consorzio ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Articolo 2
UNIVERSITA' CONSORZIATE

Fanno parte del Consorzio:
a) Le Università che lo hanno promosso;
b) ogni altra Università italiana o straniera che ne faccia domanda previa deliberazione del Consiglio Direttivo che nel decidere terrà conto delle attività già esistenti e delle prospettive.
Ogni Università consorziata ha diritto ad un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo.

Articolo 3
ATTIVITA' DEL CONSORZIO

Al fine di realizzare il proprio fine il Consorzio:
a) procede alla costituzione e alla gestione in proprio di Sezioni e di Laboratori di ricerca avanzata e, previ atti convenzionali, costituisce Unità di ricerca presso le Università, gli Istituti universitari, gli Enti pubblici e privati di ricerca;
b) promuove lo sviluppo della collaborazione scientifica tra le Università consorziate ed altri organismi pubblici e privati di ricerca, nazionali ed internazionali che operano nel campo dell'Ingegneria delle Georisorse, delle Geotecnologie, dell’Ambiente e dell’Energia;
c) mette a disposizione delle Università partecipanti, attrezzature, laboratori e centri che possano costituire supporto per l'attività del dottorato di ricerca e nella preparazione di esperti ricercatori di base;
d) promuove e incoraggia, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca, la preparazione di esperti sia di base che negli sviluppi tecnologici e nelle applicazioni all'Ingegneria delle Georisorse, delle Geotecnologie, dell’Ambiente e dell’Energia;
e) avvia le azioni di trasferimento dei risultati nella ricerca nazionale e internazionale in campo tecnologico ed industriale;
f) cura, in collaborazione con il mondo industriale, la realizzazione di materiali e apparecchiature tecnologicamente avanzate;
g) esegue studi e ricerche su commissione di amministrazioni statali, Enti pubblici e privati, e fornisce ai medesimi pareri e mezzi di supporto relativi a problemi nel settore dell'Ingegneria delle Georisorse, delle Geotecnologie, dell’Ambiente e dell’Energia;
h) svolge attività di formazione e orientamento nell’ambito dei settori di propria competenza anche avvalendosi di finanziamenti sia pubblici che privati.
Al fine di realizzare i propri scopi il Consorzio potrà stipulare convenzioni con le Università, il C.N.R., l'E.N.E.A., l'E.N.I., l'I.R.I., l'E.F.I.M. e con altri Enti pubblici e privati, o Fondazioni o Società nazionali o internazionali, o Organismi nazionali o internazionali  che operano in settori interessati all'attività del Consorzio.
Potrà altresì prendere parte allo studio, alla realizzazione e gestione di iniziative scientifiche e di formazione nell'ambito di progetti e di accordi di cooperazione internazionale.

Articolo 4
PATRIMONIO

Le Università di cui all'art. 1 del presente Statuto contribuiscono alla costituzione del Consorzio con la somma di Euro 5.165,00, interamente versata.
Tale patrimonio attualmente ammonta a Euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00).
Ogni altra Università che, ai sensi dell'art. 2 comma b), entri a far parte del Consorzio è tenuta al versamento di una quota da stabilirsi di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
Tale quota non può essere inferiore a Euro 5.165,00 e andrà ad incrementare il patrimonio del Consorzio.
Il patrimonio é integrato con importi, accantonati sulle entrate, determinati in frazione delle stesse con delibera del Consiglio Direttivo.
Il patrimonio é integrato altresì con le entrate previste dalle leggi vigenti sul finanziamento dei Consorzi interuniversitari.

Articolo 5
FINANZIAMENTI

Per il perseguimento dei propri scopi il Consorzio si avvale:
1)  dei contributi erogati per attività del Consorzio, dal Ministero per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica, da altre Amministrazioni statali e da Enti pubblici e privati italiani o stranieri;
2)  di eventuali fondi erogati dalle Università consorziate e dei fondi di pertinenza delle Università consorziate erogati dal Ministero per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica con modalità stabilite per convenzioni tra le stesse ai sensi dell'art. 12 legge 705 del 9 dicembre 1985;
3)  dei contributi erogati, in relazione ad accordi internazionali, dal Ministero per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica, da altre Amministrazioni statali, da Enti pubblici e privati;
4)  di finanziamenti o contributi da vari Enti e/o soggetti con i quali collabora nell'ambito del perseguimento del proprio oggetto consortile.

Articolo 6
ORGANI

Sono Organi del Consorzio:
1) il Consiglio Direttivo;
2) il Consiglio Scientifico;
3) il Direttore
4) la Giunta Amministrativa
5) il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Articolo 7
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Governo del Consorzio è affidato al Consiglio Direttivo composto da:
a) un rappresentante di ciascuna delle Università consorziate, scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i professori di ruolo esperti e operanti nel campo delle attività del Consorzio;
b) un rappresentante designato da ciascuno dei Ministri per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica e dell'Industria, Commercio e Artigianato.
Il Consiglio Direttivo è nominato per un triennio con decreto del Ministro per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica ed elegge nella sua prima seduta il Direttore.
Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Qualsiasi modifica statutaria dovrà essere deliberata da almeno tre quarti dei Componenti del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo:
1) elegge nel suo seno il Direttore del Consorzio;
2) nomina i Direttori delle Unità di ricerca, sezioni e laboratori secondo le norme dell'ordinamento dei servizi di cui al successivo art. 16;
3) delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo;
4) delibera, sentito il Consiglio Scientifico, sulle iniziative scientifiche, nonché sulla istituzione o soppressione delle unità, sezioni e laboratori di cui al punto a) dell'art. 3;
5) delibera in materia di convenzioni e contratti;
6) adotta i regolamenti di esecuzione del presente Statuto;
7) delibera su tutte le questioni riguardanti l'Amministrazione del Consorzio;
8) può delegare talune delle proprie attribuzioni di ordinaria amministrazione al Direttore e alla Giunta Amministrativa, prefissandone i termini e le modalità.

Articolo 8
IL CONSIGLIO SCIENTIFICO

Il Consiglio Scientifico è composto dal Direttore del Consorzio, che lo presiede, dai direttori delle unità di ricerca e dei laboratori e delle sezioni del Consorzio, e da due rappresentanti del personale scientifico e tecnico, dipendente o associato, come definito nel regolamento di funzionamento, a partecipare all'attività del Consorzio, eletti su collegio unico come da regolamento stesso.
Esso costituisce l'organo di consulenza scientifica del Consorzio stesso.
A tal fine elabora piani pluriennali di attività e formula al Consiglio Direttivo proposte per lo sviluppo delle attività del Consorzio.
Esso esprime pareri su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità del Consorzio.

Articolo 9
IL DIRETTORE DEL CONSORZIO

Il Direttore del consorzio è eletto per un triennio dal Consiglio Direttivo nel proprio seno.
Il Direttore convoca e presiede il Consiglio Direttivo, la Giunta Amministrativa ed il Consiglio Scientifico ed ha la rappresentanza legale del Consorzio.
A tal fine esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta; stipula le convenzioni ed i contratti in nome e in conto del Consorzio, assicura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti di esecuzione, sovraintende alle attività e all'amministrazione del Consorzio stesso.

Articolo 10
LA GIUNTA AMMINISTRATIVA

La Giunta Amministrativa del Consorzio è composta dal Direttore che la presiede e dai membri del Consiglio Direttivo eletti nel proprio seno, da un minimo di 2 ad un massimo di 5.
La Giunta:
1) predispone gli atti del Consiglio Direttivo;
2) adotta, in caso di urgenza e necessità, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo salvo ratifica nella prima adunanza successiva del Consiglio stesso;
3) adotta i provvedimenti ad esso delegati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La revisione della gestione amministrativa contabile del Consorzio è effettuata da un Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con decreto del Ministro per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica per un triennio.
Il Collegio è composto da:
1) un revisore effettivo che ne assume la presidenza e uno supplente, designati dal Ministro del Tesoro;
2) due revisori effettivi ed uno supplente designati dal Ministro per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica.
Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Amministrativa.
Le norme per il funzionamento del Collegio sono stabilite nel regolamento di amministrazione e contabilità del Consorzio di cui al successivo art. 16.

Articolo 12
LA GESTIONE FINANZIARIA

L'attività del Consorzio sarà organizzata sulla base di programmi pluriennali di attività.
L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo delibera entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio di previsione predisposto dal Direttore del Consorzio contenente tra l'altro il programma delle attività scientifiche.
Entro il 30 aprile dell'anno successivo approva il conto consuntivo presentato dal Consiglio stesso dal Direttore e contenente tra l'altro la relazione sulle attività svolte nell'esercizio immediatamente scaduto.
Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono inviati al Ministero per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica nei quindici giorni successivi e alle Università consorziate per conoscenza.

Articolo 13
IL PERSONALE

La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Consorzio sono stabiliti in apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo, e approvato dal Ministero per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica.
Detto regolamento sarà predisposto tenuto conto, ove possibile, della disciplina economica e giuridica del corrispondente personale universitario.
In relazione a particolari esigenze della ricerca, e per l’esecuzione di specifici programmi di ricerca, il Consorzio potrà procedere all’assunzione, mediante contratti a termine, di personale, anche di cittadinanza straniera, di alta qualificazione scientifica o tecnica, secondo le norme del regolamento di cui al precedente comma.

 

Articolo 14
DURATA E RECESSO

Il Consorzio ha una durata iniziale di 10 anni (dieci), che è prorogata automaticamente di quinquennio in quinquennio previa approvazione degli Organi deliberanti delle Università aderenti.
E' ammesso il recesso di ciascuno degli Enti previa disdetta da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.

Articolo 15
SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO

Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti alle Università consorziate, proporzionalmente al loro apporto effettivo.

Articolo 16
REGOLAMENTI E ATTUAZIONE

Entro 6 mesi dalla data di insediamento del Consiglio Direttivo, saranno adottati i regolamenti del presente Statuto.
In particolare:
1) il regolamento organico del personale e l'ordinamento dei servizi;
2) il regolamento di amministrazione e contabilità;
3) il regolamento di funzionamento degli organi.
I regolamenti di cui ai punti 1) e 2) sono inviati al Ministero per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica  per l'approvazione.

Articolo 17
NORME TRANSITORIE

Il Consorzio diventa operante già dopo l'adesione delle due Università di Cagliari e di Roma "La Sapienza" che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

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