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Regolamento di funzionamento degli Organi PDF Stampa E-mail
Art.1
Sono Organi del Consorzio:
  1. il Consiglio Direttivo;
  2. il Consiglio Scientifico;
  3. il Direttore;
  4. la Giunta Amministrativa;
  5. il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 2
I compiti ed i poteri degli Ogani del Consorzio sono quelli indicati negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 dello Statuto.
Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni di ordinaria amministrazione al Direttore  e alla Giunta Amministrativa, prefissandone i termini e le modalità.

Art. 3
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno, nonchè quando il Direttore lo ritenga necessario o lo richieda almeno la metà dei componenti.
Il Consiglio Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno, nonchè quando il Direttore lo ritenga necessario o lo richieda almeno la metà dei componenti.
La Giunta Amministrativa si riunisce almeno tre volte l'anno, nonchè quando il Direttore lo ritenga necessario o lo richieda almeno la metà dei componenti.
Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce almeno due volte l'anno, nonchè quando il suo Presidente lo ritenga necessario o lo richieda almeno la metà dei componenti. Le norme per il funzionamentodel Collegio sono stabilite nel Regolamento per l'amministrazione e la contabilità del Consorzio.

Art. 4
Per la validità delle adunanze del Consiglio direttivo è neccessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per le modifiche di statuto che dovranno essere deliberate da almeno tre quarti dei suoi componenti.
Per la validità delle adunanze del Consiglio Scientifico è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, detratti gli assenti giustificati;le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Per la validità delle adunanze del Collegio dei revisori dei conti è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; le sue deliberazioni sono pree a maggioranza dei presenti. In caso di assenza o impedimento, un componente effettivo può essere sostituito da un componente supplente nell'ambito della stessa designazione.
A parità di voti nelle deliberazioni degli Organi del Consorzio prevale la tesi di chi presiede la riunione.
In caso di impedimento del Direttore, il Consiglio Direttivo, la Giunta Amministrativa o il Consiglio Scientifico sono presieduti dal componente più anziano di età.
In caso di impedimento del Presidente del Collegio dei revisori dei conti, le adunanze sono presiedute dal componente più anziano di età.

Art. 5
 Le adunanze degli Organi del Consorzio sono convocate con un preavviso di almeno quindici giorni, salvo casi di urgenza per cui il predetto termine non può comunque essere inferiorea cinque giorni.

Art. 6
L'elezione dei due rappresentanti del personale scientifico e tecniconel Consiglio Scientifico di cui all'art. 8 dello Statuto avviene, su collegio nazionale, da svolgersi secondo un regolamento elettorale deliberato dal Consiglio Direttivo.
Il Direttore, conformemente alle indicazioni del Consiglio Direttivo, provvede alla redazione degli elenchi del personale avente diritto al voto con l'indicazione dell'elettorato attivo e passivo.
Le elezioni previste dallo Statuto sono valide solo se ad esse partecipa almeno un terzo degli aventi diritto.
Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.
Risultano eletti i due elettori passivi che hanno riportato il maggior numero di preferenze.
In caso di parità di voti viene eletto il membro più anziano come appartenenza al Consorzio, in caso di nuova parità il più anziano di età. Nel caso di decadenza di un membro eletto subentra il primo dei non eletti.
La Commissione elettorale per le elezioni a Collegio unico nazionale è nominata dal Direttore, conformemente alleindicazioni del Consiglio Direttivo, e provvede centralmente allo spoglio delle schede.
Le operazioni per il rinnovo del Consiglio Scientifico saranno avviate, di regola, nel semestre antecedente la rispettiva scadenza triennale.

Art.7
I nuovi Organi sono convocati dal Direttore, o in caso di impedimento, dal membro più anziano di ciascun organo, entro un mese dalla sua costituzione.
Fino all'elezione dei nuovi Organi rimangono in carica gli Organi uscenti.
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